P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  l'eccezione
 d'illegittimita' costituzionale degli artt.  438  del  c.p.p.  e  247
 delle  disposizioni  transitorie  del  c.p.p.,  nei  limiti di cui in
 motivazione,  per  contrasto  con  gli  artt.  3,  25  e  102   della
 Costituzione;
    Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al
 Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del senato della
 Repubblica;
    Dispone  che  Severin  Giovanni  venga  immediatamente  rimesso in
 liberta' se non detenuto per altra causa.
      Dato in Pisa, addi' 29 novembre 1989.
                   Il presidente; (firma illeggibile)
                     I giudici: (firme illeggibili)

 90C0229