P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimita' costituzionale degli artt. 438 del c.p.p. e 247 delle disposizioni transitorie del c.p.p., nei limiti di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 102 della Costituzione; Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del senato della Repubblica; Dispone che Severin Giovanni venga immediatamente rimesso in liberta' se non detenuto per altra causa. Dato in Pisa, addi' 29 novembre 1989. Il presidente; (firma illeggibile) I giudici: (firme illeggibili) 90C0229