PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 234, ultimo comma, e 235, ultimo comma, del codice penale militare di pace, e dell'art. 166 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con ordinanza 6 luglio 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0240