PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibili le questioni di legittimita'
 costituzionale degli artt. 234, ultimo comma, e  235,  ultimo  comma,
 del  codice  penale  militare  di  pace,  e  dell'art. 166 del codice
 penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27,  primo  e  terzo
 comma,  della  Costituzione,  dal  Tribunale  militare di Padova, con
 ordinanza 6 luglio 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0240