ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), in relazione agli artt. 38 e 40 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di Venezia nel procedimento disciplinare promosso nei confronti dell'Avv.Fontanella Federico, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 (pervenuta il 3 ottobre 1989) il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Venezia, nel procedimento disciplinare promosso nei confronti dell'Avv. Fontanella Federico, ritenuta la natura giurisdizionale dei Consigli dell'ordine locali, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), nella parte in cui prevede la radiazione di diritto dall'albo dell'iscritto a seguito di condanna penale per determinati reati, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 35 Cost.; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' ovvero per l'infondatezza della questione; Considerato che questa Corte ha piu' volte escluso la natura giurisdizionale dei Consigli locali dell'Ordine degli avvocati e procuratori (cfr. sentenza n. 110 del 1967 e, in motivazione, sentenza n. 114 del 1970); che le argomentazioni dedotte sul punto ripropongono sostanzialmente quelle gia' prese in esame dalla Corte, e comunque non appaiono tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento; che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;