ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
   nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 42 del regio
 decreto-legge  27  novembre  1933,   n.   1578   (Ordinamento   delle
 professioni  di avvocato e procuratore), in relazione agli artt. 38 e
 40 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il  19  dicembre
 1988  dal  Consiglio  dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di
 Venezia  nel  procedimento  disciplinare   promosso   nei   confronti
 dell'Avv.Fontanella   Federico,  iscritta  al  n.  481  del  registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 (pervenuta
 il 3 ottobre 1989) il Consiglio  dell'Ordine  degli  avvocati  e  dei
 procuratori  di  Venezia,  nel procedimento disciplinare promosso nei
 confronti  dell'Avv.  Fontanella   Federico,   ritenuta   la   natura
 giurisdizionale   dei   Consigli  dell'ordine  locali,  ha  sollevato
 questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  42  del  regio
 decreto-legge   27   novembre   1933,   n.  1578  (Ordinamento  delle
 professioni di avvocato e procuratore), nella parte in cui prevede la
 radiazione  di  diritto dall'albo dell'iscritto a seguito di condanna
 penale per determinati reati, per contrasto con gli artt. 3, 24 e  35
 Cost.;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
 concluso  per  l'inammissibilita'  ovvero  per  l'infondatezza  della
 questione;
    Considerato  che  questa  Corte  ha  piu'  volte escluso la natura
 giurisdizionale dei Consigli  locali  dell'Ordine  degli  avvocati  e
 procuratori  (cfr.  sentenza  n.  110  del  1967  e,  in motivazione,
 sentenza n. 114 del 1970);
      che   le   argomentazioni   dedotte   sul   punto   ripropongono
 sostanzialmente quelle gia' prese in esame dalla  Corte,  e  comunque
 non  appaiono  tali  da  indurre questa Corte a modificare il proprio
 orientamento;
      che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilita' della
 questione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;