ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
   nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4, primo
 comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme  per  la
 repressione  dell'evasione  in  materia  di imposte sui redditi e sul
 valore aggiunto e per agevolare  la  definizione  delle  pendenze  in
 materia  tributaria)  come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,
 promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 24 gennaio 1989 dal Tribunale di Gorizia
 nel procedimento penale a carico di Acampora Gilda,  iscritta  al  n.
 520 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;
     2)  ordinanza  emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Gorizia
 nei procedimenti penali riuniti a carico di Zanier Augusto,  iscritta
 al  n.  521  del  registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 46,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1989;
    Visti  gli  atti  d'intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto che il Tribunale di Gorizia, con ordinanze del 24 gennaio
 1989 e del 9 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 520  e  521  del  1989)  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.
 7,  della  legge  7  agosto 1982, n. 516 (rectius: dell'art. 4, primo
 comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito
 in  legge  7  agosto  1982,  n.  516) nella parte in cui prevede come
 elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante  del
 risultato della dichiarazione;
      che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata
 inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;
    Considerato  che,  in  ragione  dell'identita'  delle questioni, i
 relativi giudizi possono essere riuniti;
      che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la
 non  fondatezza  della  questione  di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  4,  primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n.
 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, proposta con  le
 ordinanze di rimessione di cui alla stessa sentenza;
      che  le  ordinanze  di  rimessione  dalle  quali trae origine il
 presente giudizio non prospettano argomenti nuovi rispetto  a  quelli
 gia' esaminati dalla Corte con la citata decisione;
      che,  pertanto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 proposta con le ordinanze in epigrafe  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.