PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.
 7  del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
 dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
 e  per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)
 come convertito in  legge  7  agosto  1982,  n.  516,  sollevata,  in
 riferimento  agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. dal Tribunale di
 Gorizia con ordinanze 24 gennaio 1989 e 9 dicembre  1988  (Reg.  ord.
 nn. 520 e 521 del 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0249