P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del cod. proc. pen. e cio' nei termini di cui in motivazione; Sospende il compimento dell'atto delegato in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata all'interessato, alla procura generale di Firenze ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della Repubblica. Pisa, addi' 16 dicembre 1989 Il magistrato di sorveglianza: BARSOTTI 90C0250