P. Q. M.
    Visto  l'art.  134  della  Costituzione e l'art. 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  d'ufficio  rilevante  e  non manifestamente infondata in
 riferimento agli artt. 3, primo comma, e  24,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 666, quarto comma, del cod. proc. pen. e cio' nei termini di  cui  in
 motivazione;
    Sospende il compimento dell'atto delegato in corso;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata
 all'interessato, alla procura generale di Firenze  ed  al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e
 della Camera dei deputati della Repubblica.
      Pisa, addi' 16 dicembre 1989
                Il magistrato di sorveglianza: BARSOTTI

 90C0250