ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge
 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello  Stato),
 promosso  con  l'ordinanza  emessa  il  19 maggio 1989 dal Pretore di
 Augusta nel procedimento civile vertente tra Bruccoleri  Francesco  e
 l'Ente  Ferrovie  dello  Stato,  iscritta  al  n.  441  del  registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblia
 n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  procedimento civile promosso dal ferroviere Bruccoleri
 Francesco nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato, il Pretore di
 Augusta  ha  ritenuto  non  manifestamente  infondata la questione di
 legittimita' costituzionale sollevata da parte attrice  in  relazione
 alla  normativa  prevista  dall'art. 23 della legge 17 maggio 1985 n.
 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), che prevede,  per
 la  trattazione  delle  controversie  di  lavoro,  la  competenza del
 pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura  dello  Stato
 nel  cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo
 le norme ordinarie.
    La  norma  che  stabilisce il foro erariale, secondo il Pretore di
 Augusta, sarebbe in contrasto con i principi di cui all'art. 24 della
 Costituzione,  che  prevede il diritto alla tutela giurisdizionale, e
 di cui all'art. 3 della Costituzione, che sancisce  il  principio  di
 eguaglianza.
    In  particolare,  il  remittente  osserva  che  la regola del foro
 erariale e' stata ritenuta  costituzionalmente  legittima  da  questa
 Corte  per l'esigenza di concentrare sia i giudizi a cui partecipa lo
 Stato, sia gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, presso  un  numero
 ristretto   di   sedi   giudiziarie   si'   da   dare   impulso  alla
 specializzazione di queste ultime.
    Tali  ragioni  non  sussisterebbero nel caso dell'Ente Ferrovie, i
 cui rapporti di lavoro, trattandosi di ente pubblico economico,  sono
 trattati  dal  giudice  ordinario e piu' precisamente dal pretore del
 lavoro.
    La  norma finirebbe quindi per danneggiare i lavoratori dipendenti
 dall'Ente Ferrovie, i quali, a differenza di quelli degli altri  enti
 pubblici  economici,  ed  in  particolare  di  quelli  dell'ENEL, non
 possono giovarsi del principio posto a tutela del lavoratore, secondo
 il  quale la competenza territoriale nei giudizi di lavoro appartiene
 al giudice del luogo del rapporto di lavoro.
    2.  -  E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il
 quale  osserva  che  il riferimento ai dipendenti degli enti pubblici
 economici, ed in particolare dell'ENEL, non e' pertinente, in  quanto
 per  essi non sussiste il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, con
 le conseguenti  problematiche  relative  al  foro  erariale  ed  agli
 aspetti   organizzativi  della  gestione  delle  funzioni  e  servizi
 dell'Avvocatura dello Stato.
    Sotto  l'aspetto  di  una  presunta  irragionevolezza  della norma
 denunciata,  sarebbe  stato  censurato,  in   sostanza,   il   potere
 discrezionale  del  legislatore  il  quale  ha  voluto tener presente
 l'elevatissimo   numero   dei   dipendenti   F.S.,   l'organizzazione
 ferroviaria  su  base compartimentale e la necessaria opportunita' di
 accentramento nella trattazione dei giudizi.
    Inoltre,  non  sussisterebbe la denunciata violazione dell'art. 24
 della Costituzione, in quanto la norma in esame non lede i diritti di
 difesa, ma si limita a regolare la competenza del giudice.
    Ne' potrebbe dirsi violato l'art. 3 della Costituzione, laddove si
 stabilisce un foro diverso rispetto alle controversie dei  dipendenti
 degli  enti  pubblici  economici. Al riguardo viene sottolineato come
 questa  Corte  abbia  piu'   volte   affermato   che   il   principio
 dell'eguaglianza  dei  cittadini  davanti  la  legge non impedisce al
 legislatore di dettare una diversa disciplina per regolare situazioni
 che esso, con valutazione discrezionale, considera diverse, adeguando
 le norme agli svariati aspetti della vita sociale,  quando  cio'  sia
 fatto per categorie di destinatari e non ad personam.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Questa  Corte  e'  chiamata  a  giudicare  la  legittimita'
 costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985,  n.  210,  il
 quale  dispone  che  la  trattazione  delle  controversie  di  lavoro
 relative al personale dipendente dall'ente "Ferrovie dello Stato" sia
 devoluta  alla  competenza  territoriale del Pretore del luogo ove ha
 sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova
 il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
    Il  Pretore  di Augusta dubita della legittimita' della norma, sia
 in riferimento all'art. 3 della Costituzione,  per  la  irragionevole
 disparita'  di trattamento dei dipendenti dell'ente rispetto a quelli
 degli altri enti pubblici economici, sia in riferimento  all'art.  24
 della  Costituzione,  in quanto il previsto spostamento di competenza
 territoriale sarebbe suscettibile di incidere in concreto sul diritto
 dei detti lavoratori di agire in giudizio.
    2. - In particolare, sotto il primo profilo, il giudice remittente
 osserva che le ragioni in base alle quali questa  Corte  ha  ritenuto
 legittima  la  regola  del  foro  erariale non sussistono nel caso in
 esame, trattandosi di un ente che  opera  imprenditorialmente  i  cui
 rapporti  di  lavoro  con  il  personale  sono  stati  sottratti alla
 disciplina del  pubblico  impiego  ed  assoggettati  alle  norme  del
 rapporto di lavoro privato.
    La  disposizione  impugnata  finirebbe  quindi  per  danneggiare i
 dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato i quali,  a  differenza  di
 quelli  degli  altri  enti  pubblici  economici, non possono giovarsi
 della regola posta  a  tutela  del  lavoratore,  secondo  cui,  nelle
 controversie  di  lavoro,  la  competenza  territoriale appartiene al
 giudice del luogo ove il rapporto e' sorto, ovvero si trova l'azienda
 o una sua dipendenza.
    3. - Sotto tale profilo la questione e' fondata.
    L'art. 23 della legge n. 210 del 1985 istituisce un foro dell'ente
 Ferrovie dello Stato che ha caratteristiche proprie e speciali  anche
 rispetto al foro erariale. In quest'ultima ipotesi, infatti, le norme
 ordinarie di competenza rimangono ferme  per  i  giudizi  innanzi  al
 Pretore,  anche  nei  casi  in cui un'Amministrazione dello Stato sia
 parte in giudizio (v. art. 7 del regio decreto n. 1611 del 30 ottobre
 1933),  ed  inoltre,  mentre  il  foro  dello Stato riguarda tutte le
 controversie in genere (salve poche  eccezioni  indicate  nel  citato
 art.  7), quello previsto dalla norma in esame riguarda unicamente le
 controversie di lavoro.
    Non  v'e'  dubbio  che  tale  regola e' effettivamente in grado di
 rendere piu' elevato, per le altre  parti,  il  costo  del  giudizio,
 quando  questo  abbia  a  svolgersi in una sede piu' lontana rispetto
 alla loro residenza, e che quindi la disposizione impugnata  pone  in
 essere  una disparita' di trattamento, rispetto agli altri lavoratori
 subordinati  privati,  che,  ove  non  risulti  giustificata  da  una
 differenza  di  situazioni  e  da  ragionevoli  esigenze,  si risolve
 manifestamente in una violazione del principio di eguaglianza sancito
 dall'art. 3 della Costituzione.
    Ora,  occorre  considerare  che  se rilevanti ragioni di interesse
 pubblico possono giustificare l'istituzione del foro  erariale  (come
 questa  Corte  ha gia' avuto occasione di affermare nella sentenza n.
 118 del 1964), gli stessi limiti posti  finora  dal  legislatore  per
 circoscriverne l'applicazione possono ben costituire - stante la loro
 persistenza ultracinquantennale - un valido criterio  di  valutazione
 in  ordine  alla  ragionevolezza  o  meno della norma contenuta nella
 disposizione impugnata e degli interessi ivi ritenuti preminenti.  Il
 fatto  cioe'  che la regola del foro erariale sia esclusa nei giudizi
 avanti i Conciliatori ed  i  Pretori  dimostra  che  non  si  e'  mai
 ritenuto  necessario,  per  la cura dei pubblici interessi, stabilire
 anche in tali casi l'adozione di un foro particolare.
    Se  questo  e'  avvenuto  in generale, tanto meno la regola appare
 derogabile proprio in ordine alle  controversie  di  lavoro,  la  cui
 disciplina   e'  ispirata  al  principio  della  maggior  tutela  del
 lavoratore; ne' certamente possono ravvisarsi,  in  favore  dell'ente
 delle  Ferrovie,  speciali  motivi  che  consentano di incidere a tal
 punto sul suddetto principio.
    In  conclusione,  nel momento in cui la legge istitutiva del nuovo
 ente muta gli indici legali di collegamento della  giurisdizione  per
 tutto  quanto  concerne  le  controversie  di  lavoro (stabilendo che
 l'ente agisce a titolo imprenditoriale e sulla base  -  paritetica  -
 della  contrattazione  collettiva), risulta del tutto irragionevole e
 contraddittorio mantenere poi una posizione di privilegio per  l'ente
 stesso  in  sede  giudiziale.  Tanto  piu'  ove si consideri che tale
 disciplina e' ancora piu' accentratrice di quella del foro erariale e
 pone  una  deroga,  unica  nel settore degli enti pubblici economici,
 alle rilevanti ragioni di interesse  pubblico  e  sociale  che  hanno
 invece consigliato la disciplina generale, espressa dall'art. 413 del
 codice di procedura civile, in ordine alla competenza per  territorio
 del giudice del lavoro.
    L'accoglimento  della  questione  sotto  il suddetto profilo rende
 superfluo l'esame di quello ulteriore,  relativo  all'art.  24  della
 Costituzione, prospettato dal giudice remittente.