P. Q. M. Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 134 della Costituzione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3, secondo comma, della Costituzione dell'art. 248 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (d.-lgs. 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui, consentendo nei procedimenti penali per i quali non sono state espletate alla data del 24 ottobre 1989, le formalita' di apertura del dibattimento, l'operativita' dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (imputato e p.m.) inibisce la decisione sulla domanda proposta dalla parte civile; Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione dell'ordinanza, insieme agli atti del procedimento, alla cancelleria della Corte costituzionale; Manda la cancelleria perche' la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Napoli, addi' 22 dicembre 1989 Il pretore: (firma illeggibile) 90C0300