P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 134 della
 Costituzione;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3, secondo  comma,
 della Costituzione dell'art. 248 delle norme di attuazione del codice
 di procedura penale (d.-lgs. 28 luglio 1989, n. 271), nella parte  in
 cui,  consentendo  nei procedimenti penali per i quali non sono state
 espletate alla data del 24 ottobre 1989, le  formalita'  di  apertura
 del   dibattimento,  l'operativita'  dell'istituto  dell'applicazione
 della pena su richiesta delle parti (imputato  e  p.m.)  inibisce  la
 decisione sulla domanda proposta dalla parte civile;
    Ordina  la  sospensione  del  presente  giudizio e la trasmissione
 dell'ordinanza, insieme agli atti del procedimento, alla  cancelleria
 della Corte costituzionale;
    Manda  la cancelleria perche' la presente ordinanza sia notificata
 al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata  ai  Presidenti
 dei due rami del Parlamento.
      Napoli, addi' 22 dicembre 1989
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 90C0300