PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, nella parte
 in cui autorizza l'uccellagione praticata con appostamenti  fissi,  e
 degli artt. 2 e 10 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24
 luglio 1969, n. 17 ("Esercizio dell'uccellagione nel territorio della
 Regione Friuli-Venezia Giulia").
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0309