P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata:
       a)  in  riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 97 della
 Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
 1,  terzo  comma,  lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, come
 sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1969, n. 185, nella  parte
 in cui esclude la computabilita' dell'indennita' integrativa speciale
 agli effetti della indennita' di buonuscita  E.N.P.A.S.  prevista  in
 favore dei dipendenti dello Stato;
       b)  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
 di legittimita' costituzionale, degli artt. 3  e  38  del  d.P.R.  29
 dicembre 1973, n. 1032, come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge
 20 marzo 1980, n. 75, nella  parte  in  cui  limitano  all'80%  dello
 stipendio  annuo  e  delle  altre  indennita' ivi previste la base di
 calcolo dell'indennita' di buonuscita  E.N.P.A.S.  per  i  dipendenti
 dello Stato;
    Sospende  il  giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  alla  segreteria  di  questa  sezione  di  provvedere alla
 notifica  della  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa,  ed  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri ed alla comunicazione della
 stessa ai presidenti del Senato della Repubblica e della  Camera  dei
 deputati.
     Cosi'  deciso  in  Roma  addi'  24  giugno  1987,  dal  tribunale
 amministrativo regionale del  Lazio,  sezione  prima,  in  camera  di
 consiglio.
                         Il presidente: ANELLI
   Il consigliere: FARINA
                                     Il consigliere estensore: BIANCHI
 90C0324