P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata: a) in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1969, n. 185, nella parte in cui esclude la computabilita' dell'indennita' integrativa speciale agli effetti della indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. prevista in favore dei dipendenti dello Stato; b) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui limitano all'80% dello stipendio annuo e delle altre indennita' ivi previste la base di calcolo dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. per i dipendenti dello Stato; Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla segreteria di questa sezione di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione della stessa ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma addi' 24 giugno 1987, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, in camera di consiglio. Il presidente: ANELLI Il consigliere: FARINA Il consigliere estensore: BIANCHI 90C0324