ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 52, secondo
 comma, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
 sulla  riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza
 emessa il 10 luglio 1989  dal  Pretore  di  Rimini  nel  procedimento
 civile  vertente  tra Berretti Aldo e l'Esattoria II.DD. di Rimini ed
 altra, iscritta al n. 494 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  44,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Berretti Aldo
 e l'Esattoria II.DD. di Rimini, il Pretore di  Rimini  con  ordinanza
 del  10  luglio  1989  (r.o.  n.  494/89) ha sollevato, su istanza di
 parte, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 Cost., una  questione  di
 legittimita'  costituzionale  avente  ad  oggetto  l'art. 52, secondo
 comma, lettera a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,  laddove  esclude
 l'opposizione  del  terzo all'esecuzione esattoriale "quando i mobili
 pignorati nella casa di abitazione del  contribuente,  sui  quali  si
 pretende  di  aver  diritto,  hanno formato oggetto di una precedente
 vendita esattoriale a carico del medesimo debitore";
      che  il  giudice  a  quo contesta la pregressa giurisprudenza di
 questa Corte, orientata  per  l'infondatezza  di  questioni  analoghe
 sulla base del presupposto del carattere sostanziale della disciplina
 impugnata;
      che,  ad  avviso  del  Pretore,  tale  disciplina avrebbe invece
 natura   solo   processuale   e   pertanto,   privando   di    tutela
 giurisdizionale una situazione di diritto sostanziale, confliggerebbe
 con le menzionate norme costituzionali;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri  a  mezzo  dell'Avvocatura  Generale   dello   Stato,   che,
 contestando   la   tesi   del  Pretore,  conclude  per  la  manifesta
 infondatezza della questione;
    Considerato   che   questa   Corte  ha  dichiarato  manifestamente
 infondata  (ordinanza  n.  181  del  1983)  una   questione   analoga
 concernente  la  medesima  disposizione  ora  impugnata e non fondate
 (sentenze nn. 13 del 1971 e 4 del 1973) questioni aventi  ad  oggetto
 una  disposizione  di  contenuto  identico  posta da un diverso testo
 legislativo (art. 207, lettera a) d.P.R. 29 gennaio  1958,  n.  645),
 cio'   anche  in  riferimento  ai  parametri  invocati  nel  presente
 giudizio;
      che gli argomenti addotti dal giudice a quo per indurla a mutare
 la propria giurisprudenza, anche in  quanto  traggono  fondamento  da
 opinabili  interpretazioni  di  disposizioni  diverse, non persuadono
 questa Corte ad abbandonare l'opinione circa  la  natura  sostanziale
 della  norma  censurata, del resto costantemente affermata e ribadita
 anche di recente (v. ordinanza n. 484 del  1989)  pure  in  relazione
 alla  analoga  fattispecie  attualmente prevista dalla lettera b) del
 medesimo secondo comma dell'art. 52 d.P.R. n. 602 del 1973;
      che  di conseguenza non sussiste la violazione degli artt. 3, 24
 e  113  Cost.,  essendo  la  tutela  giurisdizionale,  nella  specie,
 corrispondente  all'ambito  e  ai  limiti  della  relativa  posizione
 riconosciuta al terzo dal diritto sostanziale;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;