ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 19 e 20,
 quinto  comma,  del   decreto-legge   28   febbraio   1983,   n.   55
 ("Provvedimenti  urgenti  per  il  settore  della  finanza locale per
 l'anno 1983") convertito in legge 26 aprile 1983,  n.  131,  promossi
 con le seguenti ordinanze:
      1)   ordinanza  emessail  27  novembre  1984  dalla  Commissione
 tributaria di primo grado di Orvieto sul ricorso proposto da Aucaiani
 Maria  Cristina  contro  il  Comune di Orvieto, iscritta al n. 16 del
 registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990;
       2)  ordinanza  emessa  il  27  novembre  1984 dalla Commissione
 tributaria  di  primo  grado  di  Orvieto  sul  ricorso  proposto  da
 Palombaro  Maria  Stella contro il Comune di San Venanzo, iscritta al
 n. 17  del  registro  ordinanze  1990  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  4,  prima serie speciale, dell'anno
 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che con le ordinanze indicate in epigrafe la Commissione
 tributaria di primo grado di Orvieto  ha  sollevato,  in  riferimento
 agli  artt.  3  e  53,  primo  comma della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 19 e 20,  quinto  comma,  del
 decreto  legge  28  febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni
 nella legge 26 aprile 1983 n.  131  ("Provvedimenti  urgenti  per  il
 settore della finanza locale per l'anno 1983");
      che  il  giudice  a quo dubita della legittimita' di dette norme
 nella parte in cui, rispettivamente, stabiliscono che la sovraimposta
 comunale  sul  reddito  da  fabbricati  (SOCOF)  sia  dovuta solo dai
 percettori di redditi da fabbricati (e taluni fabbricati soltanto), e
 che la sovraimposta medesima non sia deducibile ai fini delle imposte
 sui redditi;
    Considerato  che  in  ragione  dell'identita'  delle  questioni  i
 relativi giudizi possono essere riuniti;
      che  con sentenze n. 159 del 1985 e n. 574 del 1988 questa Corte
 ha  gia'  dichiarato  non  fondate  le  questioni,   rispettivamente,
 dell'art.  19 e dell'art. 20, quinto comma, del citato decreto-legge,
 sollevate  negli  stessi  termini  e  con  riferimento  ai   medesimi
 parametri ora invocati;
      che  le  ordinanze  di  rimessione  dalle  quali trae origine il
 presente giudizio non prospettano argomenti nuovi rispetto  a  quelli
 gia' esaminati dalla Corte con le citate decisioni;
      che   pertanto   le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
 sollevate   con   le   ordinanze   in   epigrafe   vanno   dichiarate
 manifestamente infondate;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;