PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 19 e 20, quinto comma del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131 ("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo grado di Orvieto in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0351