PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 19 e 20,  quinto
 comma  del  decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge
 26 aprile 1983 n. 131 ("Provvedimenti urgenti per  il  settore  della
 finanza  locale  per  l'anno  1983"),  sollevate, con le ordinanze in
 epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo grado di  Orvieto  in
 riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0351