P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt.  438  e  442  del  c.p.p.  in
 relazione  agli  artt.  3,  24,  primo  e secondo comma, 101, secondo
 comma, e 111 della Costituzione;
    Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che la presente ordinanza, a cura della cancelleria venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Milano, addi' 29 dicembre 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0355