P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438 e 442 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione; Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 29 dicembre 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0355