P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Solleva  di  ufficio,  in  quanto  rilevante  ai fini del presente
 giudizio, la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  438
 del  c.p.p.  del 1988 in relazione agli artt. 24, secondo comma, 25 e
 101, seconda parte, della Costituzione, nella parte in cui detto art.
 438  non prevede l'obbligo della motivazione, in caso di dissenso del
 p.m. con conseguente potere di sindacato della stessa motivazione  da
 parte  del  giudice  nonche' l'indicazione di criteri predeterminati,
 per l'espressione del consenso da parte del p.m. e la sua valutazione
 da parte del giudice;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento;
    Visti gli artt. 282 e segg. del c.p.p. del 1930;
    Applica  nei  confronti  di  Chkeou Sall la misura dell'obbligo di
 presentarsi tre volte alla settimana, alle ore 20  e  nei  giorni  di
 lunedi', mercoledi' e venerdi', presso il commissariato di Polizia di
 Stato, territorialmente competente  in  relazione  al  domicilio  che
 verra' eletto all'atto della scarcerazione;
    Dispone l'immediata scarcerazione del Chkeou Sall, se non detenuto
 per altra causa.
      Roma, addi' 20 dicembre 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0398