P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Solleva di ufficio, in quanto rilevante ai fini del presente giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del c.p.p. del 1988 in relazione agli artt. 24, secondo comma, 25 e 101, seconda parte, della Costituzione, nella parte in cui detto art. 438 non prevede l'obbligo della motivazione, in caso di dissenso del p.m. con conseguente potere di sindacato della stessa motivazione da parte del giudice nonche' l'indicazione di criteri predeterminati, per l'espressione del consenso da parte del p.m. e la sua valutazione da parte del giudice; Sospende il presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri ed ai presidenti delle due Camere del Parlamento; Visti gli artt. 282 e segg. del c.p.p. del 1930; Applica nei confronti di Chkeou Sall la misura dell'obbligo di presentarsi tre volte alla settimana, alle ore 20 e nei giorni di lunedi', mercoledi' e venerdi', presso il commissariato di Polizia di Stato, territorialmente competente in relazione al domicilio che verra' eletto all'atto della scarcerazione; Dispone l'immediata scarcerazione del Chkeou Sall, se non detenuto per altra causa. Roma, addi' 20 dicembre 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0398