P.Q.M.
    Visti  gli artt. 1 legge costituzionale 1› febbraio 1948, n. 1, 23
 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 37;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 19 della legge 13 aprile 1988, n.  117,  nei
 limiti precisati in motivazione in riferimento agli artt. 3, 28, 97 e
 da 101 a 113 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile
 del tribunale di Roma il 18 dicembre 1989.
                   Il presidente estensore: LO TURCO

 90C0414