Ricorso  della  regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  in  persona del
 presidente della giunta provinciale  pro-tempore  Augusto  Rollandin,
 giusta   delibera   della   giunta   n.  2823,  del  23  marzo  1990,
 rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del  26  marzo
 1990  per  atto del notaio dott. Ottavio Bastrento, in Aosta (rep. n.
 13.286) - dall'avv. prof. Sergio Panunzio  e  presso  il  suo  studio
 relativamente  domiciliata  in  Roma, piazza Borghese n. 3, contro la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente  del
 Consiglio  in  carica,  per  la  dichiarazione di incostituzionalita'
 dell'art. 1 della legge 28 febbraio  1990,  n.  38  ("Conversione  in
 legge, con modificazioni, del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415, recante
 norme urgenti in materia di finanza locale e di  rapporti  finanziari
 tra  lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie"), nella parte
 in cui ha convertito in legge gli artt. 18, 19  e  20  del  d.-l.  28
 dicembre 1989, n. 415.
                               F A T T O
    Com'e'  noto, gli artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n.
 415, hanno stabilito numerosi tagli ai  trasferimenti  finanziari  da
 parte  dello  Stato  a carico delle sole regioni a statuto speciale e
 delle province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta di  norme  che
 stabiliscono  o addirittura la esclusione dal riparto di alcuni fondi
 (artt. 18 e 20), o comunque consistenti riduzioni di fondi  destinati
 a  finanziarie  attivita'  e  spese che peraltro le regioni a statuto
 speciale e le provincie autonome sono tenute  ad  effettuare  (e'  il
 caso,  in  particolare, del Fondo sanitario nazionale di cui all'art.
 19 del d.-l. n. 415/1989).
    Poiche'  tale  disciplina  stabilita dal decreto-legge n. 415/1989
 risulta   essere   incostituzionale   e   lesiva   delle   competenze
 costituzionalmente  attribuite  alla  regione autonoma Valle d'Aosta,
 questa la ha impugnata con il ricorso notificato il 29 gennaio 1990 e
 pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte.
    La  legge  di  conversione  e'  stata approvata dalle Camere senza
 introdurre emendamenti al testo originario dei suddetti artt. 18,  19
 e  20: e' la legge 28 febbraio 1990, n. 38, pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale n. 49 del 28  febbraio  1990.  Pertanto  restano  ferme  le
 censure gia' dedotte con il precedente ricorso, avente per oggetto la
 disciplina stabilita dal decreto-legge, che vengono qui  ribadite  ed
 integralmente richiamate.
    Con  il  presente  atto  si  impugna  tuttavia  anche  la legge di
 conversione n.  38/1990,  sia  per  dedurre  un  suo  autonomo  vizio
 procedurale  di  incostituzionalita';  sia per integrare e sviluppare
 una  censura  di  carattere  sostanziale  relativa  all'art.  18  del
 decreto-legge ora convertito.
    Poiche',  dunque,  la  legge  28  febbraio  1990,  n. 38, viola le
 competenze costituzionalmente attribuite alla regione autonoma  Valle
 d'Aosta, questa la impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1.  -  Violazione  delle  competenze regionali di cui all'art. 44,
 ultimo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e  relative
 norme di attuazione.
    Il   presente   ricorso   e   le   censure  di  seguito  formulate
 presuppongono, ovviamente, quanto gia'  dedotto  con  il  ricorso  n.
 precedente,  in relazione alla disciplina stabilita dal decreto-legge
 n. 415/1989. In esso si e' ampiamente illustrata la rilevanza,  anche
 in  termini  quantitativi,  della decurtazione di risorse finanziarie
 della regione  ricorrente  operata  dalla  impugnata  disciplina  del
 decreto-legge n. 415/1989, ora convertito. Si tratta, infatti, di una
 decurtazione che assomma a circa 70 miliardi. Orbene, specialmente se
 si  ha  presente  cio',  risulta  evidente  uno  specifico  vizio  di
 incostituzionalita' formale della legge di conversione.
    La  disciplina impugnata, infatti, riguarda soltanto le regioni ad
 autonomia speciale e le provincie di Trento  e  Bolzano.  Non  vi  e'
 dubbio,  quindi,  che  si  tratta  di  una  disciplina  che "riguarda
 particolarmente" la regione ricorrente. Pertanto, ai sensi  dell'art.
 44,  ultimo comma, dello statuto il presidente della giunta regionale
 della Valle d'Aosta doveva  essere  convocato  per  intervenire  alla
 seduta  del Consiglio dei Ministri in cui venne deliberato il disegno
 di legge di conversione del d.-l. n. 415/1989 (cosi'  come  esso  era
 stato doverosamente invitato ad intervenire alla seduta del Consiglio
 dei Ministri del 29 settembre 1989, per la deliberazione del  disegno
 di  legge "di accompagnamento" alla legge finanziaria 1990 intitolato
 "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle  regioni  e
 altre  disposizioni  concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e
 le regioni" - il cui contenuto e' stato poi in gran parte ripreso dal
 d.-l. n. 415/1989, convertito nella legge n. 38/1990).
    Ma  il Presidente della giunta non e' stato convocato in occasione
 della deliberazione del Consiglio dei Ministri  di  approvazione  del
 disegno  di legge di conversione del decreto legge n. 415/1989 (cosi'
 come  esso  non  era  stato  convocato  neppure  in  occasione  della
 precedente  deliberazione  del Consiglio dei Ministri di approvazione
 del d.-l. n. 415/1989). Cio' comporta una puntuale  violazione  della
 norma  statutaria  gia' indicata e dell'autonomia regionale, e quindi
 la incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata.
    2.  -  Violazione,  da  parte  dell'art. 18 del d.-l. n. 415/1989,
 convertito in legge n. 38/1990, delle attribuzioni regionali  di  cui
 agli  artt.  2,  3,  4, e del titolo terzo (spec. artt. 12 e 13, come
 modificati ed integrati dalle leggi 29 novembre 1955, n. 1179,  e  26
 novembre  1981,  n. 690) dello statuto speciale della Valle d'Aosta e
 delle relative norme d'attuazione, nonche' degli artt. 3, 81,  116  e
 119 della Costituzione.
    Con  il  ricorso  gia'  proposto  nei  confronti  della disciplina
 stabilita dal d.-l. n. 415/1989, si e'  gia'  dedotta  la  violazione
 delle  norme  ora richiamate in epigrafe da parte dell'art. 18, primo
 comma; in particolare (pag. 21 e segg. del ricorso)  nella  parte  in
 cui  il  primo comma dell'art. 18 dispone la esclusione della Regione
 ricorrente dal  riparto  dal  fondo  nazionale  per  il  ripiano  dei
 disavanzi  di  esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9
 della legge n. 151/1981.
    Si  tratta infatti di una disciplina che incide particolarmente in
 una materia di competenza  regionale  di  grado  primario,  quale  e'
 quella  in  materia  di  trasporti di interesse regionale di cui agli
 artt. 2, lett. h), e 4 dello statuto  T.-A.A.,  ed  all'art.  53  del
 d.P.R.  22  febbraio 1982, n. 182 (oltre che in quella concorrente in
 materia di servizi pubblici di interesse regionale, ex art. 3,  lett.
 o), dello statuto ed art. 53 del d.P.R. n. 182/1982).
    Anche  per  questa parte l'art. 18 non ha subito modifiche in sede
 di conversione. Restano dunque ferme al riguardo,  anche  per  questa
 parte,  le  censure  gia'  dedotte  nel  precedente  ricorso  tuttora
 pendente. Con il presente atto esse vengono peraltro qui  di  seguito
 ulteriormente sviluppate ed integrate.
    Il  primo comma dell'art. 18, dopo avere stabilito nel suo secondo
 periodo che "Le predette regioni sono altresi'  escluse  dal  riparto
 del  fondo  nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
 aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n.
 151,  e  provvedono  alla  concessione dei contributi alle aziende di
 trasporto  con  propri  mezzi  finanziari",  nel  successivo  periodo
 (l'ultimo  dell'art.  18, primo comma) stabilisce ancora che "Restano
 comunque fermi per le medesime ragioni i principi di cui  alla  legge
 10  aprile 1981, n. 151". Orbene, tale norme, rivolgendosi anche alla
 regione Valle d'Aosta, e' lesiva della sua autonomia.
    Invero  "i  principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151" non
 possono   in   alcun   modo   vincolare   l'autonomia    legislativa,
 amministrativa  e programmatoria che alla regione autonoma ricorrente
 e' garantita in materia di trasporti pubblici regionali  dagli  artt.
 2,  lett.  h),  e  4  dello  statuto.  Come  e' infatti espressamente
 stabilito dal primo comma dell'art. 1 della legge n.  151/1981,  tale
 legge  -  in particolare al titolo primo ("Principi fondamentali"), -
 "stabilisce  i  principi  fondamentali  cui  le  regioni  a   statuto
 ordinario  devono attenersi nell'esercizio delle potesta' legislative
 e di programmazione, in materia di trasporti pubblici locali".
   Dunque  la  legge  n.  151/118  contiene solo principi fondamentali
 diretti a determinare ex  art.  117  della  Costituzione  l'esercizio
 della  competenza concorrente in materia di trasporti pubblici locali
 delle sole regioni "a statuto ordinario". Non si rivolge alle regioni
 a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano,
 ne' comunque stabilisce "principi  dell'ordinamento  giuridico  dello
 Stato"  o  "norme  fondamentali delle riforme economico sociali della
 Repubblica"  (art.  2  dello  statuto  Valle  d'Aosta)  che   possano
 validamente  limitare  le  competenze esclusive attribuite in materia
 alla regione ricorrente dagli artt. 2, lett. h), e 4 dello statuto.
    Pertanto  e'  costituzionale  l'ultimo  periodo  del  primo  comma
 dell'impugnato art. 18, nella parte in cui pretenderebbe  di  rendere
 applicabili   anche  alla  regione  ricorrente,  ed  anche  per  essa
 vincolanti, i principi di cui alla legge n.  151/1981.  Principi  che
 mai  -  per  la  loro  natura - sono stati applicabili alle regioni a
 statuto speciale ed alle province autonome,  e  che  non  puo'  certo
 essere l'art. 18 a rendere tali.