Ricorso della regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore Augusto Rollandin, giusta delibera della giunta n. 2823, del 23 marzo 1990, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 26 marzo 1990 per atto del notaio dott. Ottavio Bastrento, in Aosta (rep. n. 13.286) - dall'avv. prof. Sergio Panunzio e presso il suo studio relativamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1990, n. 38 ("Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie"), nella parte in cui ha convertito in legge gli artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415. F A T T O Com'e' noto, gli artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415, hanno stabilito numerosi tagli ai trasferimenti finanziari da parte dello Stato a carico delle sole regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta di norme che stabiliscono o addirittura la esclusione dal riparto di alcuni fondi (artt. 18 e 20), o comunque consistenti riduzioni di fondi destinati a finanziarie attivita' e spese che peraltro le regioni a statuto speciale e le provincie autonome sono tenute ad effettuare (e' il caso, in particolare, del Fondo sanitario nazionale di cui all'art. 19 del d.-l. n. 415/1989). Poiche' tale disciplina stabilita dal decreto-legge n. 415/1989 risulta essere incostituzionale e lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite alla regione autonoma Valle d'Aosta, questa la ha impugnata con il ricorso notificato il 29 gennaio 1990 e pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte. La legge di conversione e' stata approvata dalle Camere senza introdurre emendamenti al testo originario dei suddetti artt. 18, 19 e 20: e' la legge 28 febbraio 1990, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1990. Pertanto restano ferme le censure gia' dedotte con il precedente ricorso, avente per oggetto la disciplina stabilita dal decreto-legge, che vengono qui ribadite ed integralmente richiamate. Con il presente atto si impugna tuttavia anche la legge di conversione n. 38/1990, sia per dedurre un suo autonomo vizio procedurale di incostituzionalita'; sia per integrare e sviluppare una censura di carattere sostanziale relativa all'art. 18 del decreto-legge ora convertito. Poiche', dunque, la legge 28 febbraio 1990, n. 38, viola le competenze costituzionalmente attribuite alla regione autonoma Valle d'Aosta, questa la impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O 1. - Violazione delle competenze regionali di cui all'art. 44, ultimo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e relative norme di attuazione. Il presente ricorso e le censure di seguito formulate presuppongono, ovviamente, quanto gia' dedotto con il ricorso n. precedente, in relazione alla disciplina stabilita dal decreto-legge n. 415/1989. In esso si e' ampiamente illustrata la rilevanza, anche in termini quantitativi, della decurtazione di risorse finanziarie della regione ricorrente operata dalla impugnata disciplina del decreto-legge n. 415/1989, ora convertito. Si tratta, infatti, di una decurtazione che assomma a circa 70 miliardi. Orbene, specialmente se si ha presente cio', risulta evidente uno specifico vizio di incostituzionalita' formale della legge di conversione. La disciplina impugnata, infatti, riguarda soltanto le regioni ad autonomia speciale e le provincie di Trento e Bolzano. Non vi e' dubbio, quindi, che si tratta di una disciplina che "riguarda particolarmente" la regione ricorrente. Pertanto, ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta doveva essere convocato per intervenire alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui venne deliberato il disegno di legge di conversione del d.-l. n. 415/1989 (cosi' come esso era stato doverosamente invitato ad intervenire alla seduta del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1989, per la deliberazione del disegno di legge "di accompagnamento" alla legge finanziaria 1990 intitolato "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni" - il cui contenuto e' stato poi in gran parte ripreso dal d.-l. n. 415/1989, convertito nella legge n. 38/1990). Ma il Presidente della giunta non e' stato convocato in occasione della deliberazione del Consiglio dei Ministri di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 415/1989 (cosi' come esso non era stato convocato neppure in occasione della precedente deliberazione del Consiglio dei Ministri di approvazione del d.-l. n. 415/1989). Cio' comporta una puntuale violazione della norma statutaria gia' indicata e dell'autonomia regionale, e quindi la incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata. 2. - Violazione, da parte dell'art. 18 del d.-l. n. 415/1989, convertito in legge n. 38/1990, delle attribuzioni regionali di cui agli artt. 2, 3, 4, e del titolo terzo (spec. artt. 12 e 13, come modificati ed integrati dalle leggi 29 novembre 1955, n. 1179, e 26 novembre 1981, n. 690) dello statuto speciale della Valle d'Aosta e delle relative norme d'attuazione, nonche' degli artt. 3, 81, 116 e 119 della Costituzione. Con il ricorso gia' proposto nei confronti della disciplina stabilita dal d.-l. n. 415/1989, si e' gia' dedotta la violazione delle norme ora richiamate in epigrafe da parte dell'art. 18, primo comma; in particolare (pag. 21 e segg. del ricorso) nella parte in cui il primo comma dell'art. 18 dispone la esclusione della Regione ricorrente dal riparto dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge n. 151/1981. Si tratta infatti di una disciplina che incide particolarmente in una materia di competenza regionale di grado primario, quale e' quella in materia di trasporti di interesse regionale di cui agli artt. 2, lett. h), e 4 dello statuto T.-A.A., ed all'art. 53 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 (oltre che in quella concorrente in materia di servizi pubblici di interesse regionale, ex art. 3, lett. o), dello statuto ed art. 53 del d.P.R. n. 182/1982). Anche per questa parte l'art. 18 non ha subito modifiche in sede di conversione. Restano dunque ferme al riguardo, anche per questa parte, le censure gia' dedotte nel precedente ricorso tuttora pendente. Con il presente atto esse vengono peraltro qui di seguito ulteriormente sviluppate ed integrate. Il primo comma dell'art. 18, dopo avere stabilito nel suo secondo periodo che "Le predette regioni sono altresi' escluse dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e provvedono alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto con propri mezzi finanziari", nel successivo periodo (l'ultimo dell'art. 18, primo comma) stabilisce ancora che "Restano comunque fermi per le medesime ragioni i principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151". Orbene, tale norme, rivolgendosi anche alla regione Valle d'Aosta, e' lesiva della sua autonomia. Invero "i principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151" non possono in alcun modo vincolare l'autonomia legislativa, amministrativa e programmatoria che alla regione autonoma ricorrente e' garantita in materia di trasporti pubblici regionali dagli artt. 2, lett. h), e 4 dello statuto. Come e' infatti espressamente stabilito dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 151/1981, tale legge - in particolare al titolo primo ("Principi fondamentali"), - "stabilisce i principi fondamentali cui le regioni a statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio delle potesta' legislative e di programmazione, in materia di trasporti pubblici locali". Dunque la legge n. 151/118 contiene solo principi fondamentali diretti a determinare ex art. 117 della Costituzione l'esercizio della competenza concorrente in materia di trasporti pubblici locali delle sole regioni "a statuto ordinario". Non si rivolge alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, ne' comunque stabilisce "principi dell'ordinamento giuridico dello Stato" o "norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica" (art. 2 dello statuto Valle d'Aosta) che possano validamente limitare le competenze esclusive attribuite in materia alla regione ricorrente dagli artt. 2, lett. h), e 4 dello statuto. Pertanto e' costituzionale l'ultimo periodo del primo comma dell'impugnato art. 18, nella parte in cui pretenderebbe di rendere applicabili anche alla regione ricorrente, ed anche per essa vincolanti, i principi di cui alla legge n. 151/1981. Principi che mai - per la loro natura - sono stati applicabili alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, e che non puo' certo essere l'art. 18 a rendere tali.