P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione; Dispone che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Sospende il procedimento a carico di Maffei Stefano. Torino, addi' 6 febbraio 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0473