P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  n.  7,  della  legge  n.
 516/1982,  con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3, secondo
 comma, della Costituzione;
    Dispone che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e
 che copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti dei due rami del
 Parlamento;
    Sospende il procedimento a carico di Maffei Stefano.
      Torino, addi' 6 febbraio 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0473