PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo  comma,  della
 legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti
 pubblici  e  del  rapporto  di  lavoro  del  personale   dipendente);
 dell'art.  2  del  decreto-legge  7  maggio  1980,  n. 153 (Norme per
 l'attivita' gestionale e finanziaria degli  enti  locali  per  l'anno
 1980),  conv.  nella  legge  7 luglio 1980, n. 299; dell'art. 4 della
 legge 29 maggio 1982, n. 297  (Disciplina  del  trattamento  di  fine
 rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento
 agli artt. 3 e 36 della Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0481