PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 20  marzo  1975,
 n.  70  (Disposizioni  sul  riordinamento  degli  enti pubblici e del
 rapporto  di  lavoro  del  personale  dipendente);  dell'art.  2  del
 decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per l'attivita' gestionale
 e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), conv. nella legge 7
 luglio  1980,  n. 299; dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297
 (Disciplina del trattamento di  fine  rapporto  e  norme  in  materia
 pensionistica),  sollevata  in  riferimento  agli  artt. 3 e 36 della
 Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con
 l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0482