P. Q. M. Visto l'art. 53 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio, perche' rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma lettera c) ultima parte, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per contrasto con l'art. 3 e con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione nella parte in cui, a causa della misura del minimo di pena edittale, non consente neanche in relazione ad interventi di modestissima entita' la sospensione condizionale della pena; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Orvieto, addi' 5 dicembre 1989 Il pretore: (firma illeggibile) 90C0489