P. Q. M.
    Visto l'art. 53 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva   d'ufficio,   perche'   rilevante  e  non  manifestamente
 infondata, questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  20,
 primo comma lettera c) ultima parte, della legge 28 febbraio 1985, n.
 47, per contrasto con l'art. 3 e con l'art. 27,  terzo  comma,  della
 Costituzione  nella  parte in cui, a causa della misura del minimo di
 pena edittale, non consente neanche in  relazione  ad  interventi  di
 modestissima entita' la sospensione condizionale della pena;
    Sospende  il  giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Orvieto, addi' 5 dicembre 1989
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 90C0489