P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede come condotta idonea ad integrare il reato la mera omessa indicazione, nella dichiarazione annuale dei redditi, di componenti positivi del reddito; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Emilia, addi' 1 febbraio 1990 Il giudice per le indagini preliminari: FANILE 90C0492