P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva   d'ufficio   questione   di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. 10  luglio  1982,  n.  429,
 convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione all'art. 3
 della Costituzione nella parte in cui prevede come condotta idonea ad
 integrare  il  reato  la mera omessa indicazione, nella dichiarazione
 annuale dei redditi, di componenti positivi del reddito;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale sospendendo il presente giudizio;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Reggio Emilia, addi' 1› febbraio 1990
             Il giudice per le indagini preliminari: FANILE

 90C0492