P. Q. M.
    Visti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11  marzo  1953,
 n. 87;
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, deferisce
 alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale
 degli  artt.  6 della legge 24 maggio 1951, n. 392, e 188 del r.d. 30
 gennaio 1941, n. 12 (di quest'ultimo, nei limiti  in  cui  e'  ancora
 applicabile),  per quanto attiene alla nomina di procuratore generale
 della corte d'appello, in relazione agli artt. 107,  terzo  e  quarto
 comma, 112 e 108, primo comma, della Costituzione;
    Sospende  il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  alla  segreteria  di notificare la presente ordinanza alle
 parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri  e  di
 comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Milano,  il  20  dicembre  1989,  dal tribunale
 amministrativo regionale per la Lombardia.
                        Il presidente: MANGIONE
    Il consigliere estensore: LEO
   Il referendario: PIAZZA
 90C0497