P. Q. M. Visti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, deferisce alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 della legge 24 maggio 1951, n. 392, e 188 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (di quest'ultimo, nei limiti in cui e' ancora applicabile), per quanto attiene alla nomina di procuratore generale della corte d'appello, in relazione agli artt. 107, terzo e quarto comma, 112 e 108, primo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano, il 20 dicembre 1989, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. Il presidente: MANGIONE Il consigliere estensore: LEO Il referendario: PIAZZA 90C0497