P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio, perche' rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui a causa della misura della pena editta, non consente, neanche in relazione ad interventi di modeste entita' o per altre condizioni oggettivamente rilevanti, la sospensione condizionale della pena, oltre che per quanto osservato in motivazione; Sospende, quindi, il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina, poi, che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'imputato ed al p.m. d'udienza e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Nardo', 31 gennaio 1990 Il Pretore: SODO 90C0509