P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Solleva   d'ufficio,   perche'   rilevante  e  non  manifestamente
 infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  20,
 primo  comma, lett. c), ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985,
 n. 47, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della  Costituzione,  nella
 parte  in  cui  a causa della misura della pena editta, non consente,
 neanche in relazione ad interventi di modeste  entita'  o  per  altre
 condizioni  oggettivamente  rilevanti,  la  sospensione  condizionale
 della pena, oltre che per quanto osservato in motivazione;
    Sospende,  quindi,  il  giudizio  in  corso  e dispone l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina,  poi, che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza
 sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'imputato
 ed  al  p.m.  d'udienza  e  comunicata ai Presidenti dei due rami del
 Parlamento.
      Nardo', 31 gennaio 1990
                            Il Pretore: SODO

 90C0509