P. Q. M.
     Visto  l'art. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
 e l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, per contrasto
 con l'art. 3,  primo  comma,  della  Costituzione,  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale, sollevata d'ufficio, concernente l'art.
 110 del d.P.R. 30 giugno 1965,  n.  1124,  nella  parte  in  cui  non
 prevede  la  pignoralita'  delle prestazioni indennitarie corrisposte
 dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
 lavoro,  nelle  forme  e nei limiti di cui all'art. 545, primo comma,
 del c.p.c., in relazione al soddisfacimento di crediti aventi  natura
 alimentare;
    Dispone  la  sospensione  del  presente  processo  esecutivo  e la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
 e del Senato della Repubblica.
      Torino, addi' 21 agosto 1989
                          Il pretore: RAPELLI

 90C0527