P. Q. M. Visto l'art. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata d'ufficio, concernente l'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede la pignoralita' delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nelle forme e nei limiti di cui all'art. 545, primo comma, del c.p.c., in relazione al soddisfacimento di crediti aventi natura alimentare; Dispone la sospensione del presente processo esecutivo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Torino, addi' 21 agosto 1989 Il pretore: RAPELLI 90C0527