P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione l'eccezione di illegittimita' costituzionale del combinato disposto dal secondo comma dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, laddove si prevede che per gli ex combattenti titolari di pensione anteriore al 7 marzo 1968 decorra dal 1 gennaio 1985 come, invece, per gli excombattenti titolari di pensione in data successiva al 7 marzo 1968; Dispone la sospensione del giudizio in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina altresi' che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che venga comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Bologna, addi' 8 febbraio 1990 Il pretore: (firma illeggibile) 90C0559