P. Q. M.
    Dichiara  non manifestamente infondata, con riferimento agli artt.
 3, primo comma, e 38, secondo comma, della  Costituzione  l'eccezione
 di  illegittimita'  costituzionale del combinato disposto dal secondo
 comma dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e  dell'art.  6
 della  legge 29 dicembre 1988, n. 544, laddove si prevede che per gli
 ex combattenti titolari di pensione anteriore al 7 marzo 1968 decorra
 dal  1›  gennaio 1985 come, invece, per gli excombattenti titolari di
 pensione in data successiva al 7 marzo 1968;
    Dispone  la  sospensione del giudizio in corso, ordina l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  altresi'  che,  a  cura  della  cancelleria,  la  presente
 ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  che  venga  comunicata  al  Presidente  del Senato della
 Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.
      Bologna, addi' 8 febbraio 1990
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 90C0559