P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimita' costituzionale degli artt. 566, ottavo comma, e 452, secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma e 102, primo comma, della Costituzione, e degli artt. 566, ottavo comma, 452, secondo comma e 442, secondo comma in relazione agli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Vercelli, addi' 2 febbraio 1990 Il pretore: MONTI 90C0560