P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondato il dubbio di
 legittimita' costituzionale degli artt. 566,  ottavo  comma,  e  452,
 secondo  comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 24, secondo comma,
 25, secondo comma, 101, secondo  comma  e  102,  primo  comma,  della
 Costituzione,  e  degli artt. 566, ottavo comma, 452, secondo comma e
 442, secondo comma in relazione agli artt.  3,  primo  comma,  e  25,
 secondo comma della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio  in  corso  e  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia notificata, a cura della
 Cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Vercelli, addi' 2 febbraio 1990
                           Il pretore: MONTI

 90C0560