P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del  d.-l.  n.
 463/1983  (conv.  in  legge  n. 638/1983), in relazione agli artt. 3,
 primo comma, 32, primo comma, 36, primo e terzo  comma,  38,  secondo
 comma,  e  102,  primo  comma, della Costituzione, nella parte in cui
 (tenuto conto, quale  "diritto  vivente",  dell'insegnamento  offerto
 dalle s.u., con la sent. n. 5634/1988) assicura il trattamento di cui
 all'art. 2110 del c.c., in ipotesi di cure idrotermali rispondenti ad
 effettive  esigenze terapeutiche o riabilitative, solo a coloro per i
 quali dette  cure  siano  indifferibili  o  indilazionabili  sino  al
 periodo del congedo feriale;
    Dispone  la  sospensione  del  presente giudizio e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Republica;
    Si notifichi alle parti in causa.
      Torino, addi' 2 dicembre 1989
                          Il pretore: CAMBRIA

 90C0577