P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del  d.-l.  n.
 463/1983, convertita nella legge n. 638/1983, in riferimento all'art.
 32 della Costituzione, nella parte in cui non assicura il trattamento
 ex  art.  2110  del  c.c. nell'ipotesi di cure idrotermali destinate,
 come nella specie, a prevenire il peggioramento della patologia o  il
 suo regresso;
    Dispone,  la  sospensione  del  presente  giudizio, ordinando alla
 cancelleria di effettuare le notificazioni e comunicazioni di rito.
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 90C0579