P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del d.-l. n. 463/1983, convertita nella legge n. 638/1983, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui non assicura il trattamento ex art. 2110 del c.c. nell'ipotesi di cure idrotermali destinate, come nella specie, a prevenire il peggioramento della patologia o il suo regresso; Dispone, la sospensione del presente giudizio, ordinando alla cancelleria di effettuare le notificazioni e comunicazioni di rito. Il pretore: (firma illeggibile) 90C0579