P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del d.-l. n. 463/1983 (convertito in legge n. 638/1983), in relazione agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, 36, primo e terzo comma, 38, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui (tenuto conto, quale "diritto vivente", dell'insegnamento offerto dalle S.U., con la sentenza n. 5634/1988) assicura il trattamento di cui all'art. 2110 del c.c., in ipotesi di cure idrotermali rispondenti ad effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, solo a coloro per i quali dette cure siano indifferibili o indilazionabili sino al periodo del congedo feriale; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si notifichi alle parti in causa. Torino, addi' 3 febbraio 1990 Il pretore: CAMBRIA 90C0580