P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante rispetto al giudizio in corso e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 163, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non attribuisce il diritto al pensionamento anticipato a coloro che si sono dimessi dalla cassa integrazione prima dell'entrata in vigore della legge stessa; discriminandoli cosi' rispetto a coloro che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro dopo il 1 gennaio 1981 e fino alla data di entrata in vigore della legge, per licenziamento per riduzione di personale o cessazione dell'impresa; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Il pretore: (firma illeggibile) 90C0581