P. Q. M.
    Visto  l'art.  134  della  Costituzione  e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara   rilevante   rispetto   al   giudizio  in  corso  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1,  secondo  comma, della legge 31 maggio 1984, n. 163, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella  parte  in  cui  non
 attribuisce  il  diritto  al pensionamento anticipato a coloro che si
 sono dimessi dalla cassa integrazione prima  dell'entrata  in  vigore
 della legge stessa; discriminandoli cosi' rispetto a coloro che hanno
 cessato il proprio rapporto di lavoro dopo il 1› gennaio 1981 e  fino
 alla  data  di  entrata  in vigore della legge, per licenziamento per
 riduzione di personale o cessazione dell'impresa;
    Dispone la sospensione del presente giudizio;
    Ordina  alla  cancelleria  di  notificare la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai  Presidenti
 della Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 90C0581