P. Q. M.
    Visti  gli  art.  134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara,  d'ufficio,  "non manifestamente infondata" la questione
 di  legittimita'  costituzionale  della  normativa  sul   contenzioso
 tributario  (d.P.R.  26 ottobre 1972, n. 636, modificato dal d.P.R. 3
 novembre 1981, n. 739), in quanto non prevede che i dipendenti  dello
 Stato,  componenti  di commissione tributaria, possano assentarsi dal
 servizio, senza autorizzazione, per il tempo necessario - determinato
 dal  Presidente  del  collegio  giudicante  -  per l'espletamento del
 mandato, in relazione all'art. 108, secondo comma, della Costituzione
 e "rilevante" per quanto in motivazione;
    Sospende il procedimento in corso;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone  che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
 notificata ai ricorrenti e all'ufficio  registro  di  Verbania  e  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Verbania, addi' 23 gennaio 1990
   Il presidente: PISCITELLO
 90C0586