P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 241 e segg. del d.-lgs. n. 271/1989, nella parte in cui consentono che nei procedimenti di competenza del pretore possa procedere al giudizio lo stesso magistrato-persona che ha esercitato, nel processo stesso, funzioni di pubblico ministero o comunque funzioni istruttorie; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio sulle istanze di ricusazione presentate nei confronti del pretore dott. Roberto Pertile; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Bergamo, il 15 febbraio 1990. Il presidente-estensore: ROBERTO I giudici: DE RISI - CIMINI 90C0587