P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non  manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3
 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli
 artt.  241  e  segg.  del  d.-lgs.  n.  271/1989,  nella parte in cui
 consentono che nei  procedimenti  di  competenza  del  pretore  possa
 procedere al giudizio lo stesso magistrato-persona che ha esercitato,
 nel processo  stesso,  funzioni  di  pubblico  ministero  o  comunque
 funzioni istruttorie;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
    Sospende  il  giudizio sulle istanze di ricusazione presentate nei
 confronti del pretore dott. Roberto Pertile;
    Dispone  che  la presente ordinanza sia notificata alle parti e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia  comunicata
 al  Presidente  della  Camera dei deputati e al Presidente del Senato
 della Repubblica.
      Cosi' deciso in Bergamo, il 15 febbraio 1990.
                    Il presidente-estensore: ROBERTO
   I giudici: DE RISI - CIMINI
 90C0587