P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1955, n. 87;
    Solleva  d'ufficio  la questione della legittimita' costituzionale
 dell'art. 1916 del codice civile in relazione agli artt. 2, 3,  32  e
 38  della  Costituzione  nell'interpretazione  che  non  esclude  dal
 regresso dell'ente assicuratore le somme dovute per titoli  di  danno
 autonomi  rispetto  a  quelli  che  costituiscono oggetto del rischio
 assicurato;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa
 notifica della presente ordinanza alla Presidenza del  Consiglio  dei
 Ministri e comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
    Cosi' deciso nella camera di consiglio della quarta sezione civile
 del tribunale di Torino in data 18 gennaio 1990.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0589