P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1955, n. 87; Solleva d'ufficio la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 1916 del codice civile in relazione agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione nell'interpretazione che non esclude dal regresso dell'ente assicuratore le somme dovute per titoli di danno autonomi rispetto a quelli che costituiscono oggetto del rischio assicurato; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso nella camera di consiglio della quarta sezione civile del tribunale di Torino in data 18 gennaio 1990. Il presidente: (firma illeggibile) 90C0589