PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara    l'illegittimita'   costituzionale   del   comma   primo
 dell'articolo unico  della  legge  della  Regione  Puglia  nuovamente
 approvata  l'8  novembre  1989,  recante  "Norme  di  interpretazione
 autentica dell'art. 37 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26";
    Dichiara  non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione
 di illegittimita', in riferimento all'art.  117  della  Costituzione,
 del   comma  secondo  dello  stesso  articolo  unico,  sollevata  dal
 Presidente del Consiglio dei ministri con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0598