PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale del comma primo dell'articolo unico della legge della Regione Puglia nuovamente approvata l'8 novembre 1989, recante "Norme di interpretazione autentica dell'art. 37 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26"; Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di illegittimita', in riferimento all'art. 117 della Costituzione, del comma secondo dello stesso articolo unico, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0598