PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 7 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 ("Approvazione del testo
 unico  delle leggi sulla Corte dei conti") e dell'art. 4 del d.lgs. 5
 maggio 1948, n. 589 ("Riassetto dei servizi  e  revisione  dei  ruoli
 organici  della  Corte  dei  conti"),  sollevata, in riferimento agli
 artt. 3, 100, terzo comma, e 108, secondo comma, della  Costituzione,
 dal  Tribunale amministrativo del Lazio col provvedimento indicato in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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