PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti") e dell'art. 4 del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 589 ("Riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 100, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo del Lazio col provvedimento indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0600