PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 3, primo comma, 6, secondo,  terzo  e  quarto  comma,  8,
 quinto  e  sesto comma, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 ("Disciplina
 dell'attivita' di estetista"), sollevata, in riferimento  agli  artt.
 3,  97,  117  e  118  della  Costituzione,  dalla Regione Liguria col
 ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0603