PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 438  del  codice  di  procedura
 penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102
 e 111 della Costituzione, dal  Tribunale  di  Asti,  dal  Pretore  di
 Ravenna e dal Tribunale di Padova con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0610