PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Asti, dal Pretore di Ravenna e dal Tribunale di Padova con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0610