PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   1)  Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 438, 440 e 442 del codice  di
 procedura penale del 1988, sollevate, in riferimento agli artt.3, 24,
 25, 27, 101, 102, 107 e 111  della  Costituzione,  dal  Tribunale  di
 Roma,  dal  Tribunale  di  Napoli,  dal  Tribunale  di  Milano  e dal
 Tribunale di Lecco con le ordinanze in epigrafe;
    2)  Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 247 delle norme di  attuazione,
 di  coordinamento  e  transitorie  del codice di procedura penale del
 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.
 271),  gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
 66 del  1990  "nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il  pubblico
 ministero,  in  caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella
 parte in cui non prevede  che  il  giudice,  quando,  a  dibattimento
 concluso,  ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
 possa  applicare  all'imputato  la  riduzione  di  pena   contemplata
 dall'art.  442,  secondo  comma,  del  codice di procedura penale del
 1988", questione sollevata dal Tribunale di Roma,  dal  Tribunale  di
 Napoli,  dal  Tribunale  di  Milano  e  dal Tribunale di Lecco con le
 ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0611