P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  proposta  dai  difensori  di  Lovecchio
 Giovanni   e   Mimpelli  Pietro,  dell'art.  248  delle  disposizioni
 transitorie  del  c.p.p.  1988,  nella  parte  in  cui  non   estende
 l'esperibilita'  dell'istituto  della  "Applicazione  della  pena  su
 richiesta delle parti", anche ai procedimenti in corso  in  grado  di
 appello  al  momento  della  sua  entrata  in  vigore, in riferimento
 all'art. 3 della Costituzione;
    Dispone  la sospensione del giudizio, anche nei riguardi del terzo
 appellante, trattandosi di processo inscindibile;
    Ordina,   infine,   che   gli  atti  siano  trasmessi  alla  Corte
 costituzionale e che la presente ordinanza, a cura della cancelleria,
 sia  notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata
 ai Presidenti della Camera e del Senato, e pubblicata nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica.
      Bari, addi' 13 dicembre 1989.
                          Il presidente: GALLO

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