P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta dai difensori di Lovecchio Giovanni e Mimpelli Pietro, dell'art. 248 delle disposizioni transitorie del c.p.p. 1988, nella parte in cui non estende l'esperibilita' dell'istituto della "Applicazione della pena su richiesta delle parti", anche ai procedimenti in corso in grado di appello al momento della sua entrata in vigore, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio, anche nei riguardi del terzo appellante, trattandosi di processo inscindibile; Ordina, infine, che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Bari, addi' 13 dicembre 1989. Il presidente: GALLO 90C0665