P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del terzo comma dell'art. 15 della legge statale 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui limita il prolungamento del rapporto d'impiego al fine di conseguire il trattamento minimo di pensione al personale della scuola in servizio al 1ยบ ottobre 1974; Sospende il giudizio in corso, instaurato col ricorso in epigrafe; Manda alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Parma, addi' 12 febbraio 1990, in camera di consiglio. Il presidente rel. est.: (firma illeggibile) 90C0671