P. Q. M.
     Visti   gli   artt.   134   della  Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n. 87;
     Ordina   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale per  la  soluzione  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  per  contrasto  con l'art. 3 della Costituzione, del
 terzo comma dell'art. 15 della legge statale 30 luglio 1973, n.  477,
 nella  parte in cui limita il prolungamento del rapporto d'impiego al
 fine di conseguire il trattamento minimo  di  pensione  al  personale
 della scuola in servizio al 1ยบ ottobre 1974;
    Sospende il giudizio in corso, instaurato col ricorso in epigrafe;
    Manda  alla  segreteria  della  sezione  di notificare la presente
 ordinanza alle parti in causa ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  nonche'  di  comunicarla  ai  Presidenti  del Senato della
 Repubblica e della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Parma,  addi'  12  febbraio  1990, in camera di
 consiglio.
              Il presidente rel. est.: (firma illeggibile)

 90C0671