P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonche' l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalita' dell'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella parte in cui non prevede il ricalcolo anche delle pensioni liquidate prima del 1ยบ gennaio 1988 per contrasto con gli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione e dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non limita la retribuzione assoggettata a contribuzione alla concorrenza dell'importo, fissato come massimale di pensione per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione; Ordina la trasmissione, a cura della cancelleria, degli atti dei presenti giudizi riuniti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Manda sempre alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera, cosi' come alle parti in causa. Milano, addi' 23 novembre 1989 Il pretore: MASCARELLO 90C0687