P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134  della  Costituzione  e  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonche' l'art. 23  della  legge
 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  ai  fini  del  decidere  e non manifestamente
 infondata l'eccezione di costituzionalita' dell'art. 21, sesto comma,
 della  legge  11 marzo 1988, n. 67, nella parte in cui non prevede il
 ricalcolo anche delle pensioni liquidate prima del  1ยบ  gennaio  1988
 per  contrasto  con  gli  artt.  3, 36, 38, secondo comma, e 53 della
 Costituzione e dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella
 parte  in cui non limita la retribuzione assoggettata a contribuzione
 alla concorrenza dell'importo, fissato come massimale di pensione per
 contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione;
    Ordina  la  trasmissione, a cura della cancelleria, degli atti dei
 presenti giudizi riuniti alla  Corte  costituzionale  e  sospende  il
 giudizio in corso;
    Manda  sempre  alla  cancelleria  per  la  notifica della presente
 ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri  e  per  la
 sua comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera, cosi' come
 alle parti in causa.
      Milano, addi' 23 novembre 1989
                         Il pretore: MASCARELLO

 90C0687