P. Q. M.
    Respinta  l'eccezione  proposta dalla difesa di Commisso Giuseppe,
 dichiara non manifestamente infondata - in riferimento  all'art.  24,
 secondo  comma,  della  Costituzione  -  la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 450- bis del c.p.p. 1930 nella parte in  cui
 non  prevede  che  le  persone imputate per uno stesso reato o per un
 reato connesso possano essere sentite liberamente sui fatti  per  cui
 si  procede  anche  qualora siano state prosciolte in istruttoria con
 sentenza non piu' soggetta ad impugnazione;
    Dispone  trasmettersi  immediatamente  copia degli atti alla Corte
 costituzionale;
    Sospende  il giudizio nei confronti di Dal Torrione Giovanni Carlo
 nei cui confronti soltanto appare rilevante  l'eccezione  proposta  e
 ordina  la  notifica  della  presente  ordinanza  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai  Presidenti
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a cura della
 cancelleria.
      Milano, addi' 13 marzo 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0689