P. Q. M. Respinta l'eccezione proposta dalla difesa di Commisso Giuseppe, dichiara non manifestamente infondata - in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 450- bis del c.p.p. 1930 nella parte in cui non prevede che le persone imputate per uno stesso reato o per un reato connesso possano essere sentite liberamente sui fatti per cui si procede anche qualora siano state prosciolte in istruttoria con sentenza non piu' soggetta ad impugnazione; Dispone trasmettersi immediatamente copia degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio nei confronti di Dal Torrione Giovanni Carlo nei cui confronti soltanto appare rilevante l'eccezione proposta e ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a cura della cancelleria. Milano, addi' 13 marzo 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0689