IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Esaminati gli atti del procedimento penale n. 98/87 a.p.m. a carico di Doria Luigi, nato a Chioggia il 15 settembre 1941 e di Vianello Natalino, nato a Chioggia il 25 dicembre 1940, imputati entrambi del reato di cui agli artt. 110, 610 cpv., del c.p., commesso il 21 dicembre 1986 in danno di Dall'Oro Sergio ed inoltre, il solo Doria, anche del reato di cui all'art. 610 del c.p., commesso sempre il 21 dicembre 1986 in danno di Colombo Cinzio; Attesa l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal p.m. e dal difensore degli imputati nel corso dell'udienza preliminare del 21 febbraio 1990; Sciogliendo la riserva; O S S E R V A Con richiesta del 1ยบ dicembre 1990 il p.m. invocava il rinvio a giudizio degli odierni imputati, ai sensi degli artt. 416 e 417 del c.p.p., contestando loro i reati di cui agli artt. 110 e 610 del c.p. meglio specificati in atti. All'udienza preliminare del 28 febbraio 1990, gli imputati ed il p.m. chiedevano l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 del, c.p.p., della pena di L. 500.000 (per il Vianello) e di L. 750.000 (per il Doria), quale sanzione sostitutiva di una pena detentiva, rispettivamente, di venti e trenta giorni di reclusione. Contemporaneamente, eccepivano l'illegittimita' costituzionale dell'art. 444 citato, ove la norma fosse stata interpretata nel senso di escludere la possibilita' di richiedere l'applicazione di sanzioni costitutive anche per quei reati che al momento della consumazione erano di competenza del tribunale, ma che in forza del nuovo codice di procedura penale sono ora di competenza del pretore. L'eccezione non e' manifestamente infondata ed e' certamente rilevante. Infatti, secondo l'art. 444 del c.p.p. l'imputato ed il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione anche di una sanzione sostitutiva. E' pero' evidente che per stabilire la legittimita' della richiesta occorre verificare, secondo le norme che governano l'istituto, quando e se sia possibile irrogare "sanzioni sostitutive". E', quindi, agli artt. 53 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689, che bisogna fare riferimento ed in particolare, per gli aspetti che qui interessano, all'art. 54 che delimita il campo di operativita' delle pene sostitutive ai soli reati di competenza del pretore, anche se giudicati da un giudice superiore o dal tribunale per i minorenni. Tuttavia, mentre secondo l'art. 7 del c.p.p. il delitto previsto e punito dall'art. 610 del c.p. (che e' poi il reato per cui si procede nel caso di specie) appartiene alla competenza del pretore, a norma dell'art. 259 d.lgs. n. 271/1989 il nuovo criterio di competenza e' applicabile soltanto ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice di rito. Non e' qui il caso di contestare la legittimita' e fondatezza di tale disposizione, che appare improntata - correttamente - ad una rigorosa applicazione del principio del giudice naturale canonizzato nell'art. 25, primo comma, della Costituzione. Eppero', quantomeno nella fase transitoria e con esclusivo riferimento ai procedimenti per i reati commessi anteriormente alla data del 24 ottobre 1989, non importa se allestiti secondo il vecchio o il nuovo rito (alla stregua, di volta in volta, dei criteri di cui agli artt. 241 e 242 del d.lgs. n. 271/1989), la descritta situazione normativa comporta una ingiustificata disparita' di trattamento per situazioni e circostanze uguali e quindi una patente violazione dell'art. 3 della Costituzione. Invero, ove delitti ora di competenza del pretore siano consumati dopo il 24 ottobre 1989, sara' possibile e legittimo ricorrere al rito speciale di cui all'art. 444 del c.p.p. anche per una delle pene sostitutive della legge n. 589/1981, mentre ove uno di tali delitti sia stato consumato prima di quella data tale ricorso non sara' consentito. Non rimane, allora, che rimettere al giudizio della Corte costituzionale la valutazione della conformita' al principio dell'art. 3 della Costituzione della disposizione contenuta nell'art. 444 del c.p.p. nella parte in cui non consente di applicare le sanzioni sostitutive di cui all'art. 59 della legge n. 589/1981 ai procedimenti per reati che se commessi dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale sarebbero di competenza del pretore, mentre in caso contrario appartengono ancora alla competenza del tribunale. Quanto alla rilevanza della prospettata eccezione nel presente procedimento, basta solo rilevare che essa attiene proprio al merito della richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. di cui si contesta la legittimita'.