P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata l'eccezione di
 legittimita'  costituzionale  per  contrasto  con  l'art.   3   della
 Costituzione dell'art. 444 del c.p.p. nella parte in cui non consente
 di applicare le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53  della  legge
 n. 689/1981 nei procedimenti per reati che se commessi dopo l'entrata
 in vigore del codice di procedura penale sarebbero di competenza  del
 pretore,  mentre,  se commessi prima appartengono alla competenza del
 tribunale;
    Dispone la sospensione del processo nei confronti di Doria Luigi e
 Vianello Natalino;
    Ordina  che  gli  atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e
 che  la  presente  ordinanza,  a  mezzo  della   cancelleria,   venga
 notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai
 Presidenti della Camera e del  Senato  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale.
      Venezia, addi' 22 marzo 1990
                          Il giudice: TERMINI

 90C0698