Per  le  ragioni  ed  i  motivi  illustrati,  la ricorrente regione
 Emilia-Romagna, come  sopra  rappresentata  e  difesa  chiede  voglia
 l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo
 Stato, ai sensi degli artt. 117, primo comma,  e  118,  primo  comma,
 della  Costituzione,  nonche' della legislazione ordinaria attuativa,
 il potere di delimitare con  circolare  ministeriale  il  riparto  di
 competenza  tra  Stato  e  regioni  in  materia  di  vigilanza  sulle
 attivita' formative di competenza regionale, assegnando al  Ministero
 del lavoro, e per esso agli ispettorati del lavoro i relativi compiti
 di verifica e controllo, con riferimento alla circolare dello  stesso
 Ministero  del  lavoro  del  2  aprile  1990,  prot. n. 0266/Segr/90,
 nonche' annullare la predetta circolare del Ministero del lavoro  del
 2  aprile  1990,  prot.  n. 0266/Segr/90, per violazione degli stessi
 articoli della Costituzione,  nonche'  della  legislazione  ordinaria
 attuativa,  in  quanto  essa  disciplina il riparto di competenza tra
 Stato e regioni in materia di vigilanza  sulle  attivita'  formative,
 assegnando  al  Ministero del lavoro, e per esso agli ispettorati del
 lavoro i relativi compiti di verifica e  controllo,  illegittimamente
 invadendo le prerogative costituzionali della regione.
      Padova-Roma, addi' 15 giugno 1990
                     Avv. prof. Giandomenico FALCON

 90C0839