Per le ragioni ed i motivi illustrati, la ricorrente regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata e difesa chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato, ai sensi degli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' della legislazione ordinaria attuativa, il potere di delimitare con circolare ministeriale il riparto di competenza tra Stato e regioni in materia di vigilanza sulle attivita' formative di competenza regionale, assegnando al Ministero del lavoro, e per esso agli ispettorati del lavoro i relativi compiti di verifica e controllo, con riferimento alla circolare dello stesso Ministero del lavoro del 2 aprile 1990, prot. n. 0266/Segr/90, nonche' annullare la predetta circolare del Ministero del lavoro del 2 aprile 1990, prot. n. 0266/Segr/90, per violazione degli stessi articoli della Costituzione, nonche' della legislazione ordinaria attuativa, in quanto essa disciplina il riparto di competenza tra Stato e regioni in materia di vigilanza sulle attivita' formative, assegnando al Ministero del lavoro, e per esso agli ispettorati del lavoro i relativi compiti di verifica e controllo, illegittimamente invadendo le prerogative costituzionali della regione. Padova-Roma, addi' 15 giugno 1990 Avv. prof. Giandomenico FALCON 90C0839