P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e 24 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 19 della legge 13 aprile 1988, n.  117,  nei
 limiti indicati in motivazione, in riferimento agli artt. 3-28 da 101
 a 113 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 Costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Cosi' deciso in Roma, il 10 gennaio 1990.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0846