P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nei limiti indicati in motivazione, in riferimento agli artt. 3-28 da 101 a 113 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Cosi' deciso in Roma, il 10 gennaio 1990. Il presidente: (firma illeggibile) 90C0846