PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della  legge
 31  maggio  1975,  n.  191  (Nuove  norme  per il servizio di leva) -
 sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3,  23,  52  e   97   della
 Costituzione,  dal T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania,
 con le ordinanze in epigrafe -, gia' dichiarato  illegittimo  con  la
 sentenza  n.  41  del  1990  "nella  parte  in cui non prevede che la
 chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare
 sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione
 del titolo al ritardo medesimo".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0866