PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, con le ordinanze in epigrafe -, gia' dichiarato illegittimo con la sentenza n. 41 del 1990 "nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo". Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0866