Per tali ragioni e motivi, la ricorrente regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata e difesa chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale, dichiarare che non spetta allo Stato, ai sensi degli artt. 118, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, e della legislazione di attuazione (ed in particolare dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644), il potere di determinare coattivamente con decreto ministeriale il numero e l'ubicazione dei centri interregionali di riferimento per l'individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto di organi, e di affidare direttamente ad essi le relative funzioni, con riferimento al decreto del Ministro della sanita' del 3 aprile 1990 "Coordinamento delle attivita' di prelievo e trapianto di fegato in Italia", nonche' di conseguenza annullare il predetto decreto del Ministro della sanita' del 3 aprile 1990, per violazione degli stessi articoli della Costituzione, e della legislazione ordinaria di attuazione, in quanto esso esercita funzioni e compiti spettanti alle regioni ai sensi della Costituzione e della legislazione attuativa, con cio' illegittimamente invadendo le prerogative costituzionali della regione, ed in concreto misconoscendone l'avvenuto esercizio con la costituzione del centro di riferimento presso il policlinico S. Orsola di Bologna. Padova-Roma, addi' 20 giugno 1990 Avv. prof. Giandomenico FALCON 90C0868