Per  tali  ragioni  e motivi, la ricorrente regione Emilia-Romagna,
 come sopra rappresentata e  difesa  chiede  voglia  l'eccellentissima
 Corte  costituzionale, dichiarare che non spetta allo Stato, ai sensi
 degli artt. 118, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione,
 e  della  legislazione  di attuazione (ed in particolare dell'art. 13
 della legge 2 dicembre  1975,  n.  644),  il  potere  di  determinare
 coattivamente  con  decreto ministeriale il numero e l'ubicazione dei
 centri  interregionali  di  riferimento  per   l'individuazione   dei
 soggetti  idonei  a  ricevere  il  trapianto di organi, e di affidare
 direttamente ad essi le relative funzioni, con riferimento al decreto
 del  Ministro  della  sanita'  del 3 aprile 1990 "Coordinamento delle
 attivita' di prelievo e trapianto di fegato in  Italia",  nonche'  di
 conseguenza  annullare il predetto decreto del Ministro della sanita'
 del 3  aprile  1990,  per  violazione  degli  stessi  articoli  della
 Costituzione, e della legislazione ordinaria di attuazione, in quanto
 esso esercita funzioni e compiti  spettanti  alle  regioni  ai  sensi
 della   Costituzione   e   della  legislazione  attuativa,  con  cio'
 illegittimamente  invadendo  le  prerogative   costituzionali   della
 regione,  ed  in concreto misconoscendone l'avvenuto esercizio con la
 costituzione del centro  di  riferimento  presso  il  policlinico  S.
 Orsola di Bologna.
      Padova-Roma, addi' 20 giugno 1990
                     Avv. prof. Giandomenico FALCON

 90C0868