P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata l'eccezione di
 legittimita' costituzionale, per contrasto con gli  artt.  3  e  101,
 secondo  comma,  della Costituzione, degli artt. 566, ottavo comma, e
 452, secondo comma, in relazione all'art. 438 del  c.p.p.  del  1988,
 nella  parte  in  cui non e' previsto che il p.m., esponga le ragioni
 del suo dissenso di fronte alla  richiesta  dell'imputato  di  essere
 giudicato con il rito abbreviato e nella parte in cui non e' previsto
 che il giudice, qualora ritenga ingiustificato il dissenso del  p.m.,
 disponga in caso di condanna la riduzione di pena stabilita dall'art.
 442, secondo comma, del c.p.p.;
    Dispone la sospensione del presente giudizio ed ordina l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  la  notifica,  a  cura  della cancelleria, della presente
 ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione
 della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Milano, addi' 10 aprile 1990
                    Il pretore: (firma illeggibile)
                                     L'ausiliario: (firma illeggibile)
 90C0877