P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 566, ottavo comma, e 452, secondo comma, in relazione all'art. 438 del c.p.p. del 1988, nella parte in cui non e' previsto che il p.m., esponga le ragioni del suo dissenso di fronte alla richiesta dell'imputato di essere giudicato con il rito abbreviato e nella parte in cui non e' previsto che il giudice, qualora ritenga ingiustificato il dissenso del p.m., disponga in caso di condanna la riduzione di pena stabilita dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p.; Dispone la sospensione del presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la notifica, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 10 aprile 1990 Il pretore: (firma illeggibile) L'ausiliario: (firma illeggibile) 90C0877